1. Chiunque illecitamente si impossessa di un bene culturale protetto dalla Convenzione, ovvero, avendone a qualunque titolo la disponibilità, se ne appropria, ovvero lo distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile, è punito con la reclusione da due a otto anni.
2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.